Se compro in Italia una serie Tv oppure un film su una piattaforma digitale per vederlo sul portatile o sul tablet, una volta uscito dal Paese devo avere il diritto di vederlo. Per quel film ho speso dei soldi, il diritto sembrerebbe scontato. Invece oggi, molto spesso, i contenuti digitali non sono “portabili” all’estero. Se viaggio all’interno dell’Ue un film che, ad esempio, ho comprato su Netflix Italia può non essere disponibile in Germania o in Francia. Ma perché, se il film è di mia proprietà?

Una falla inconcepibile alla quale vogliamo rimediare. In commissione Mercato Interno e Protezione Consumatori sono relatore della proposta sulla Portabilità Digitale e mi impegno per portare la visione M5S: rimediare a questa falla inconcepibile e rendere Internet un po’ libero e giusto. #InternetLibero

Ribadisco l’intenzione che questa riforma non vada interpretata come un accesso transfrontaliero libero ai contenuti digitali, che rischierebbe di minare in modo grave il principio di territorialità su cui si basa l’attuale legislazione sul copyright.

Così come è importante sottolineare che la presenza temporanea in uno Stato Membro diverso deve presentare appunto un carattere di temporaneità.

E altresì prevedere la possibilità per i provider che forniscono servizi a titolo gratuito di accedere al meccanismo della fictio iuris a patto che applichino tutte le regole previste dal regolamento per la verifica della reale residenza dell’abbonato.

In merito ai mezzi di verifica noto che tutti sono d’accordo sul fatto che essi debbano limitarsi allo scopo specifico, e debbano perciò essere proporzionati e non invasivi, per non raccogliere dati personali ulteriori rispetto a quelli necessari. Il testo che propongo va appunto a confermare in modo esplicito questa volontà.

Differenze di opinione sono invece emerse in merito alla modalità di determinazione dei mezzi ammissibili.

In questo caso ho cercato una soluzione di compromesso che spero possa essere vista con favore dai relatori ombra e dagli altri colleghi, che prevede una lista all’interno del regolamento, emendabile attraverso atti delegati per poterla aggiornare velocemente in modo da tenere conto degli sviluppi della tecnologia.

La possibilità, invece, di introdurre una clausola “aperta” che permettesse di prevedere mezzi non specificati attraverso l’accordo tra le parti mi sembra che possa esporre i soggetti più deboli a eventuali soprusi e che non fornisca abbastanza chiarezza.

Infine, per quanto riguarda la data di entrata in vigore: dobbiamo conciliare la volontà di fornire al più presto ai cittadini uno strumento utile, con le necessità dell’industria di adeguarsi al sistema.

La soluzione che suggerisco prevede che la fictio iuris sia operativa già dopo 6 mesi, e che pertanto i fornitori possano mettere in piedi il meccanismo di verifica ed utilizzare questo strumento qualora siano pronti, ma che diventi obbligatorio per tutti solo dopo 12 mesi.