Il confine tra dati personali e dati non personali è spesso molto sfumato. Per tutelare maggiormente gli utenti nel caso di flussi di dati non personali abbiamo presentato una serie di emendamenti andati a buon fine. È un successo importante quello raggiunto oggi, lunedì 4 giugno, perché la cosiddetta Data Economy è uno dei temi più caldi del dibattito europeo.

FLUSSO DEI DATI NON PERSONALI UN NUOVO REGOLAMENTO

FLUSSO DEI DATI NON PERSONALI UN NUOVO REGOLAMENTO

FLUSSO DEI DATI NON PERSONALI UN NUOVO REGOLAMENTO Il libero flusso dei dati non personali dovrebbe rendere più facile e meno costoso per le imprese operare a livello transfrontaliero senza dover duplicare i sistemi informatici o salvare gli stessi dati in luoghi diversi e rappresentare un altro importante tassello per la costruzione del mercato unico digitale. In altre parole, eliminare gli ostacoli ai flussi transfrontalieri sarà essenziale per sviluppare un’economia legata ai dati e per rendere concreta la quinta libertà del mercato unico. Occorre chiarire che il Regolamento riguarda solo il flusso di dati non personali all’interno dell’Unione Europea e non copre il movimento dei dati con Paesi non Ue. Questi movimenti vengono regolamentati da accordi bilaterali tra Paesi.

Le novità del Regolamento

Con questo Regolamento, gli Stati Membri non possono più imporre alle proprie imprese di mantenere e utilizzare i dati non personali all’interno del proprio territorio, a meno che questo non venga giustificato da ragioni di pubblica sicurezza. Ma non viene imposto a nessuno Stato il trasferimento di Dati all’interno dell’Ue. Ogni Stato potrà decidere dove localizzarli. Inoltre, iI libero flusso dei dati non personali non pregiudicherà gli obblighi delle imprese e delle altre organizzazioni di fornire determinati dati per i controlli previsti dalla legge. Anzi, le autorità competenti potranno esercitare i diritti di accesso ai dati indipendentemente dal luogo di archiviazione o elaborazione nell’Unione Europea. Verranno quindi facilitati il cambio di fornitore e la portabilità dei dati, dove per portabilità dei dati si intende che un consumatore e un’impresa possono facilmente spostare i propri dati da un sistema ad un altro. Ad oggi, non ci sono garanzie per la portabilità di dati non personali anche per servizi online largamente usati come i fornitori di Cloud hosting. Il tema è rilevante sia nei rapporti tra impresa e impresa (B2B) nei rapporti tra impresa e consumatore (B2C). Per quanto riguarda il B2C, la questione si presenta se il consumatore che compra un strumento che genera dati, come un cellulare, debba avere il diritto di portabilità dei dati generati da quello strumento. Tra le altre novità, per ciascuno Stato membro viene istituito un punto di contatto unico che funge da collegamento con i punti di contatto degli altri Stati Membri e con la Commissione al fine di garantire l’effettiva applicazione delle nuove norme sul libero flusso dei dati non personali. Infine, il Regolamento chiarisce che tutte le disposizioni di sicurezza che vengono applicate oggi, verranno attuate in futuro anche alle imprese e alle amministrazioni pubbliche, anche quando i dati vengono archiviati o elaborati in un altro Stato membro. Le nuove misure poggiano sul meccanismo di implementazione fornito nella direttiva sulla Sicurezza delle Reti e dei Sistemi di Informazione (NIS) e sul nuovo quadro normativo sulla Cybersicurezza.