La direttiva sui pacchetti viaggio era necessaria, perché la normativa in vigore risale al 1990, quando gli unici pacchetti esistenti erano quelli creati dai tour operator. Oggi, grazie a Internet, il consumatore può invece personalizzare il pacchetto offerto, scegliendo trasporti, hotel e altri servizi come il noleggio auto.
 
Il problema é che, con le nuove tecnologie, non é sempre semplice individuare il responsabile dei singoli servizi all’interno del pacchetto. Ad esempio, se dal sito di una compagnia di volo si prenota anche l’auto, per i problemi connessi all’auto devo rivolgermi sempre alla compagnia di volo responsabile del pacchetto? In linea di massima sì, ma se nei prossimi tre anni sorgeranno problemi di responsabilità la Commissione Europea si é impegnata a correggere il tiro.  
pacchetti viaggio zullo
 
La direttiva introduce comunque importanti novità per chi si costruisce da solo il proprio pacchetto personalizzato, offrendo una garanzia maggiore all’utente, definendo le responsabilità del venditore. Tra le migliorie troviamo la cancellazione della vacanza senza penali se il costo del pacchetto aumenta dell’8%; un massimo di tre pernottamenti addizionali gratuiti se il viaggio di ritorno subisce ritardi dovuti a condizioni atmosferiche particolarmente avverse; ripatrio e rimborso totale nel caso di insolvenza del venditore.
 
I pacchetti viaggio coperti da questa direttiva sono:
Pacchetti organizzati: già confezionati dal tour operator
Pacchetti personalizzati: assemblati dal consumatore e acquistati da un unico operatore
Organizzazione assistita: combinazione di servizi venduti da un intermediario unico ma come servizi separati in transazioni diverse
 
A queste tutele si sommano i principi stabiliti nella direttiva di 25 anni fa:
– ricevere tutte le informazioni prima della firma
– un soggetto deve essere responsabile per tutti gli aspetti del pacchetto
– numero di emergenza
– possibilità di trasferire il pacchetto ad un altro viaggiatore
– il prezzo non può essere cambiato a meno di 20 giorni dalla partenza
– se un elemento essenziale é modificato, si ha diritto di recesso e di rimborso
– se non si ricevono tutti i servizi previsti, si ha diritto a soluzioni alternative gratuite
– diritto di rimborso e compensazione se il viaggio è cancellato dall’operatore
– assistenza in caso di difficoltà
– in caso di fallimento dell’operatore si ha un rimborso e la garanzia di essere riportati alla partenza nel caso in cui il viaggio sia iniziato
Bene, dunque, che ad uno sviluppo rapido delle nuove tecnologie segua una normativa in grado di tutelare sempre meglio il viaggiatore.